Nuovi costi a carico dei consumatori, sviluppo inefficiente del servizio, discriminazione tra imprese, rischio di contenzioso per la violazione dei principi costituzionali, della normativa europea e della giurisprudenza amministrativa.
Sono i temi principali della segnalazione che l'ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti ambiente - ha inviato a Parlamento e Governo in tema di sviluppo delle reti di distribuzione del gas, per una profonda riconsiderazione dell'articolo114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77).
In particolare, l'articolo 114-ter sancisce un obbligo a carico dell'Autorità di riconoscere una integrale copertura tariffaria degli investimenti
relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti, in comuni metanizzati o da metanizzare in particolari località del Paese (zona climatica F comuni montani e specifiche zone del Mezzogiorno, indicati nello stesso articolo).
A tal fine la legge considera presuntivamente e positivamente valutata l'efficienza, superando la regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale che richiede lo svolgimento di analisi costi-benefici.
La disciplina regolatoria dell'Autorità prevede, invece, ex ante uno scrutinio attento delle scelte di investimento e la puntuale
valutazione dei costi e dei benefici per i consumatori. Costi che sono poi socializzati in ambiti tariffari molto ampi, di livello sovra-regionale, per agevolare lo sviluppo del mercato
retail.
Inoltre, per evitare distorsioni in termini di efficienza nelle decisioni di investimento delle imprese esercenti la distribuzione, l'Autorità ha introdotto
appositi tetti ai riconoscimenti tariffari, specie con riferimento alle aree di nuova metanizzazione.
Questo intervento, operando nell'interesse dei clienti finali del servizio - come ribadito dal Consiglio di Stato a seguito di alcuni ricorsi - è funzionale a scongiurare inefficienze e possibili ribaltamenti dei costi anche sui clienti finali non appartenenti alle località dove sono realizzati i singoli investimenti, ma comunque compresi nel macroambito tariffario.
L'articolo 114-ter, oltre a creare una discriminazione tra le imprese di distribuzione del gas che operano nelle località esplicitamente individuate dalla norma e quelle che operano al di fuori di esse (aprendo la via a un inevitabile e verosimilmente esteso contenzioso) comprime le prerogative dell'Autorità, prescrivendole
di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località e impedendole di applicare i tetti previsti, con un inevitabile incremento delle tariffe e connessi costi a carico dei consumatori finali, superiori ai benefici attesi.
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