Il divieto di commercializzazione dei
sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di b
iodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all' 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 è in vigore dal 1° gennaio 2011.
Resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purchè la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. Il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, effettueranno controlli per verificare il rispetto della normativa
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