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Fonti rinnovabili, le linee guida dell'Italia

Il governo italiano ha emesso le linee guida per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Un provvedimento atteso da ben sette anni. Il testo è costituito da un articolo (che semplicemente ne definisce l'entrata in vigore) e da cinque parti, con quattro allegati. Vediamone, brevemente, i punti principali.

Franco Cavalleri

Il governo italiano ha emesso le linee guida per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Un provvedimento atteso da ben sette anni.
Il testo è costituito da un articolo (che semplicemente ne definisce l'entrata in vigore) e da cinque parti, con quattro allegati. Vediamone, brevemente, i punti principali.

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[tit: Parte Prima: disposizioni generali]Viene confermata la competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di pianificazione energetica. L'iniziativa economica resta ai soli soggetti privati, in quanto la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività economica non riservata a enti pubblici e non soggetta a regime di privativa.
Il provvedimento non si applica agli impianti off-shore, la cui pertinenza esclusiva viene lasciata ai ministeri (che dovranno però raccogliere i pareri delle Regioni e di tutti gli altri enti eventualmente coinvolti, a vario titolo).
I nuovi elettrodotti della rete nazionale, così come i rifacimenti degli stessi, non possono essere considerati come opere "connesse" al singolo progetto da FER nell'ambito della valutazione di quest'ultimo. Con questo si vuole "stoppare" l'uso, che si stava consolidando, di presentare progetti per la realizzazione di singoli impianti corredati anche della progettualità del collegamento al nuovo elettrodotto della rete nazionale: una volta approvato nella sua interezza (collegamento all'elettrodotto nazonale compresa) era un modo per obbligare, di fatto, il gestore della rete a realizzare l'opera.
Si prevede un monitoraggio al fine di avere il polso della potenza installata, delle richieste avanzate e dei procedimenti pendenti e in definitiva del grado di raggiungimento degli obiettivi a livello nazionale. Questo aspetto appare significativo in relazione agli impianti realizzati ma ancor più a tutti i pareri ambientali e/o autorizzazioni già rilasciate (che riguardano un potenziale produttivo di oltre 11.000 MW per l'eolico).
[tit: Parte seconda: regime giuridico delle autorizzazioni]Si conferma, almeno per il momento, l'opzione della DIA per i soli impianti fino a un limite di potenza (già previsto nel D.Lgs 387/03). Questo è un punto molto importante in quanto, di fatto, pone l'uso della DIA come sperimentato in Puglia ed in vigore in Basilicata al di fuori di quanto previsto dalla legge.
Perché la DIA possa assumere il carattere di titolo abilitativo alla realizzazione di questi impianti deve essere presentata al Comune competente corredata di tutti gli atti o pareri eventualmente necessari in base alla vincolistica dell'area. Anche questo è riaffermato nel provvedimento, nel tentativo di bloccare il malcostume di rilasciare DIA anche a fronte di documentazioni incomplete. Questo non si potrà più fare, pena la illegittimità del provvedimento di autorizzazione. Il ricorso a questo genere di semplificazione viene ora precluso a chi non abbia titolo sui beni interessati dalle opere (per esempio, i terreni nel caso di fotovoltaico a terra o di eolico).
Viene evidenziato il concetto del medesimo punto di allacciamento per più impianti per scoraggiare la realizzazione di più DIA che possano eludere il limite di potenza. Indicazione comunque del tutto insufficiente e meritevole di maggiori attenzioni da parte delle regioni chiamate a dare attuazione con i propri provvedimenti.
[tit:Parte terza: procedimento unico]Le Regioni non possono subordinare l'Autorizzazione Unica finale ad atti di assenso o convenzioni di natura economica. E' in ogni caso ragionevole immaginare che le società continueranno ad avere tutto l'interesse a siglare atti di assenso e convenzioni a suon di royalties, per non entrare in conflitto con le amministrazioni regionali, ma il manico del coltello sarà ancor più in mano alle società.
Confusa, ed anche aperta conflitti nelle aule dei tribunali, la situazione per quanto riguarda i limiti programmatici nei piani energetici regionali. Le Regioni non potranno, infatti, prevedere limiti programmatici di potenza energetica regionale per condizionare il procedimento amministrativo. Come dire, non serve a nulla indicare limiti di soglie di potenza nei Piani Energetici regionali. Né può essere rivendicato il superamento della soglia regionale minima, che pure sarà imposta dallo Stato (senza peraltro prendere in considerazione alcuna valutazione territoriale).
Si conferma l'esclusione degli impianti fino a 1MW dalle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Alle Regioni resta la facoltà di modificare anche al ribasso tali soglie. Cosa che molte parti ritengono auspicabile per evitare il proliferare di piccoli impianti, realizzabili con procedura semplificata senza VIA, nello stesso luogo, che poi finiscono per unirsi dando vita, di fatto, ad un unico impianto di grandi dimensioni. Senza che le istituzioni competenti abbiano potuto obiettare alcunché!
Il testo delle Linee guida prende in considerazione i numerosi attacchi a questi impianti, in particolare a quelli eolici, accusati di deturpare il paesaggio con le grandi torri per le pale eoliche. Le Soprintendenze ai beni paesaggistici sono quindi chiamate a "partecipare" anche ai procedimenti inerenti impianti esterni alle aree di pertinenza. Le Soprintendenze assumono espressa competenza anche per gli impianti cosiddetti "contermini" alle aree vincolate. Peraltro, non vengono meglio specificati quali siano i ruoli, i limiti, cosa significhi veramente "partecipare", e soprattutto se il parere delle Soprintendenze sia vincolante o semplicemente consultativo.
In sede di conferenza di servizi sono determinate le "eventuali" compensazioni (comunque non dovute per obbligo) a carico dei comuni e che devono avere carattere ambientale o territoriale e non meramente patrimoniale. Ovvero, i Comuni non potranno "vendere" il loro territorio per fare cassa, comportamento che stava prendendo piede a causa della crisi economica e dei tagli ai trasferimenti statali alle istituzioni locali.
Viene espressamente previsto il risarcimento per danni cagionato dalle Amministrazioni per l'inosservanza dolosa o colposa dei tempi per la chiusura del procedimento di Autorizzazione Unica. Apparentemente una scelta giusta e corretta, per spingere le amministrazioni pubbliche ad aumentare la produttività degli uffici competenti, in pratica si traduce nella possibilità, per le aziende, di attivare una forma di pressione del tutto gratuita – qualcuno è arrivato a definirla "arma di terrorismo" - nei confronti della pubblica amministrazione.
[tit:Parte Quarta: inserimento impianti nel paesaggio e nel territorio]Probabilmente la parte che più si presta a controversie, e a conflitti. Introduce una serie di suggerimenti e indicazioni possibilistiche del tutto interpretabili e la cui applicabilità è demandata alla sensibilità delle Regioni – che presumibilmente condizioneranno ogni loro decisione alle relazioni politiche. In qualche caso (eolico) si assume già a priori come elemento di valutazione favorevole del progetto il rispetto delle misure di mitigazione. Viene sancito che le aree interdette agli impianti FER devono essere individuate dalle regioni con proprio atto ma comprensivo di adeguata istruttoria con cui sia sostanzialmente dimostrata la incompatibilità di dette aree all'insediamento degli impianti. Ovvero, ogni area è potenzialmente aperta all'installazione di impianti FER, a meno che non venga dimostrato il contrario.
Comunque le regioni devono "conciliare" le politiche energetiche e quelle territoriali alla luce degli impegni (soglie minime di potenza) che saranno loro imposte dallo Stato. Anche in questo caso, con tutti condizionamenti delle lobby politiche ed economiche che si possono immaginare.
[tit: Parte Quinta: disposizioni transitorie e finali]Il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'insediamento delle rinnovabili prima accennato costituisce elemento di valutazione ai fini dell'eventuale aggiornamento o modifica delle Linee Guida. Ci sono voluti sette anni per arrivare alla definizione delle linee guida, speriamo non ne servano altrettanti per costruire le procedure per il monitoraggio!
[tit: Gli allegati]ALLEGATO 2 (misure di compensazione)
Si ribadisce che le misure non sono automaticamente dovute, devono avere carattere di riequilibrio ambientale (con tutti i vari limiti), non possono essere fissate unilateralmente dal comune, e non possono superare la misura del 3%. E' quanto meno singolare come le misure di "mitigazione" siano individuate di per sé quale parziale misura di riequilibrio ambientale e territoriale. Ci si domanda, infatti, come ia possibile "riequilibrare" una situazione ambientale modificata da un'opera con una mera mitigazione della stessa opera.
ALLEGATO 3 (criteri per l'individuazione di aree non idonee)
Tra vari "….tenuto conto di…" , si individuano le modalità con cui individuare le aree interdette all'insediamento degli impianti, che devono essere motivate, giustificate, non generalizzate, e via dicendo.Per tali individuazioni è possibile tenere conto di elevate concentrazioni di tali impianti (come dire: una volta massacrato tutto è opportuno che ci si fermi) o di altri piani o programmi presenti sul territorio interessato.Le regioni "possono" procedere ad interdire aree ricadenti all'interno di un elenco, che riprende in parte e sintetizza le indicazioni della proposta di legge avanzata a suo tempo da associazioni che si erano battute contro la speculazione eolica:- Siti Unesco- beni o aree dichiarate di notevole interesse pubblico o culturale- coni visuali di immagini storicizzate o di notorietà internazionale o attrattività turistica- zone contermini ad aree archeologiche o di particolare interesse storico, religioso oculturale- aree protette, zone umide Ramsar, SIC, ZPS, IBA, - aree determinanti per la Biodiversità (aree di rispetto da aree di cui prima, aree corridoio, aree in cui è accertata la presenza di specie faunistiche contemplate dagli allegati alle direttive comunitarie, istituende aree naturali protette, ecc)- aree in cui è riconosciuto un particolare pregio delle produzioni agricole alimentari (DOC, DOP, ecc)- aree gravate da rischio dissesto come perimetrale dal PAI e aree gravate da vincoli ex Galasso
ALLEGATO 4 (criteri di inserimento impianti eolici)
Sono esposte varie raccomandazioni e indicazioni teoriche, che peralto rischiano di rivelarsi del tutto insufficienti alla luce della discrezionalità e della impreparazione degli uffici chiamati a verificarne i contenuti, soprattutto per quanto concerne aspetti paesaggistici e naturalistici. Quali mitigazioni degli impianti, si raccomandano alcuni limiti, come le pendenze dei suoli interessati e la distanza dalle abitazioni, che non dovrebbe essere inferiora a 200 metri.


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Pubblicato il: 03/10/2010

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